Informazioni relative alle aziende

Modifiche alla disciplina del Collocamento Disabili (Digs 14 settembre 2015, n.151) (allegato)

Circolare attuativa DI.Igs. 150/2015 del 11.11.2015 - Esonero 60 per mille prime indicazioni (allegato)

Quando insorge l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile

I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (art. 1 L. 68/99) nella seguente misura (prevista dall’art.3 L.68/99):

Numero di addetti

Quota d'obbligo d'assunzione

15 - 35 dipendenti

un lavoratore disabile (solo nel caso di nuove assunzioni a partire dal 18 gennaio 2000 secondo la C.M.L. n. 41 del 26.6.2000)

36 - 50 dipendenti

due lavoratori disabili

Piu' di 50 dipendenti

7% dei lavoratori occupati

Da 51 a 150 dipendenti

anche 1 lavoratore appartenente alle seguenti categorie: vedove, orfani, e profughi

Piu' di 150 dipendenti

anche l’1% di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: vedove, orfani, e profughi

Le aziende che contano piu' di 50 dipendenti su base nazionale (dislocati in piu' province) calcolano la quota d’obbligo applicando l’aliquota del 7% al numero dei dipendenti impiegati in ogni provincia.

Prospetto informativo

Prospetto Informativo 2016 - Modelli e Regole (allegato)

Modalità per l’assolvimento dell’obbligo previste dalla L. 68/99

I datori di lavoro possono assumere i lavoratori disabili previa richiesta di nulla-osta rilasciato dal Servizio. Sono inoltre tenuti comunicare, al collocamento disabili, la data di inizio del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l'assunzione;

Modalità di assunzione

Per chiamata nominativa: le aziende del territorio possono richiedere al Servizio un elenco degli iscritti e selezionare direttamente il lavoratore disabile da inserire nel proprio organico.

Avviamento numerico: Il Servizio Collocamento Disabili puo' procedere all’avviamento numerico obbligatorio (art.7 L.68/99). L’avviamento viene fatto verso quelle aziende che non hanno ottemperato agli obblighi di competenza della quota di riserva.

Avviamento numerico tramite chiamata sui presenti (allegato)

Convenzione ex art. 11 c.1 L. 68/99

Le imprese possono stipulare con il Servizio Collocamento Disabili la "Convenzione-ex art 11 L.68/99 per i datori di lavoro privati" che ha come oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della L.68/99.

In particolare la convenzione art. 11 L.68/99 ha lo scopo di instaurare un valido rapporto di collaborazione tra le parti sociali, di determinare i tempi e le modalita' di assunzioni dei disabili e di inserire soggetti disabili che presentano particolari difficolta' di inserimento nel ciclo produttivo ordinario (art.11 c.4 L.68/99).

Convenzioni ex art. 12 L.68/99

La convenzione ex art. 12 della Legge n. 68/99 e dal D.P.R. 33/2000 prevede la possibilita' per il Servizio Collocamento Disabili di stipulare delle particolari convenzioni con i datori  di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione di disabili, con le Cooperative Sociali di cui all'art. 1, c. 1, della Legge n. 381/91 e con i disabili professionisti anche se operanti con ditta individuale.

I disabili assunti dalle aziende, possono essere cosi' inseriti temporaneamente nell’organico della Cooperativa Sociale o nella ditta del libero professionista, verso cui il datore di lavoro si obbliga ad affidare delle commesse di lavoro e hanno l’obbligo del rientro in azienda allo scadere della convenzione.

Convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/03

Le imprese possono conferire commesse di lavoro alle Cooperative Sociali che a loro volta assumono, per la durata della convenzione, persone disabili.

In questo modo le aziende possono ottemperare agli obblighi di assunzione secondo quanto previsto dalla Legge 68/99.

Il Servizio Collocamento Disabili ha il compito di verificare il rispetto degli obblighi assunti dalle parti e individuare le persone da inserire in Cooperativa nel rispetto della graduatoria.

Al termine della convenzione, il disabile ritorna in carico al Servizio.

Provvedimenti di esonero

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attivita' lavorativa, non possono occupare l’intera percentuale di disabili prevista, possono richiedere al Servizio di essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione

I datori di lavoro devono presentare una domanda corredata da una relazione in cui vengano indicate le ragioni per le quali viene richiesto l’esonero (pericolosita', faticosita', mobilita' territoriale ecc…)

L’ufficio, verificato il sussistere delle motivazioni presentate, puo' concedere l’esonero parziale.

I datori di lavoro devono, a questo punto, versare sul Fondo Regionale per l’occupazione una somma pari a €30,64 per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.

La percentuale massima di esonero e' pari al 60% della quota di riserva; per i datori di lavoro operanti nel settore del trasporto privato e nel settore della vigilanza e sicurezza tale percentuale puo' essere elevata all’80%.

Provvedimenti di sospensione degli obblighi di assunzione di persone con disabilità

La sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili è prevista dall’art. 3 – comma 5 della legge 68/99 e dall’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000. E’ concessa dai servizi competenti qualora il datore di lavoro stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale. Le ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali, originariamente previste dalla legge n. 68/99, sono state progressivamente ampliate ed attualmente sono costituite da:

  • cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione,  conversione aziendale o durante le procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Si tratta delle ipotesi previste dagli art. 1 e 3 della legge n. 223/91 riformata dal Decreto Legislativo n. 148/2015 emanato in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act);
  • ricorso ai fondi di solidarietà di settore, per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I fondi di solidarietà, previsti originariamente dall’articolo 2, comma 28, della Legge n. 662/96, sono stati riformati prima dalla legge n. 92/2012 e poi dal Decreto Legislativo n. 148/2015 . Il Ministero del Lavoro con gli interpelli n. 38/2008 e 44/2009 ha esteso la sospensione alle aziende che ricorrono al fondo di solidarietà del settore credito e credito cooperativo;
  • cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, con le stesse modalità previste per il normale intervento integrativo salariale (interpello n. 10/2012);
  • contratti di solidarietà difensivi stipulati per riduzioni dì orario e diretti ad evitare, in tutto od in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Si tratta dei contratti di solidarietà che rientrano nel campo di applicazione della CIGS. Anche la disciplina dei contratti di solidarietà difensivi o di tipo A previsti dall’art. 1 del Decreto Legge n. 726/84 convertito con modificazioni dalla Legge n. 863/84 è stata riformata dal Decreto Legislativo n. 148/2015 che ha anche cancellato, con l’abrogazione dell’art. 5 del Decreto Legge n. 148/93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 236/93,  i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS che pure potevano godere della sospensione degli obblighi; 
  • apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo (art. 4 e 24 della Legge n. 223/91);
  • procedure incentivanti l’esodo, previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 attivabili per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che intendono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con proprio personale dipendente al quale mancano non più di quattro anni al raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia od anticipato (Circolare Ministero del Lavoro n. 22 /2014);
  • assunzione da parte dell’impresa di lavoratori che percepiscono indennità di sostegno al reddito quali Cassa Integrazione, o altra indennità legata allo stato di disoccupazione. Si rileva che questa causa di sospensione non è prevista dalla legge ma è stata introdotta dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2010;
  • cassa integrazione guadagni ordinaria  (circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2010). Con la circolare n. 2/2010, il Ministero del Lavoro, tenuto conto del particolare momento di crisi economica, “rimette ai servizi competenti l’opportunità di individuare strumenti compatibili” per fronteggiare ulteriori situazioni di difficoltà occupazionale, che pur non essendo contemplate dalla norma come cause di sospensione dell’obbligo di riserva, ugualmente rendono inattuabile un immediato assolvimento dell’obbligo, come nelle ipotesi di intervento della cassa integrazione guadagli ordinaria. Pertanto, la cassa integrazione guadagni ordinaria non sospende gli obblighi occupazionali in tutte le Regioni.


La sospensione opera (vedi fondo pagina)

  • per la durata degli interventi, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga;
  • in proporzione alla quantità di orario ridotto integrato e limitatamente all’ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di contratti di solidarietà e ricorso al fondo di solidarietà;
  • in proporzione al numero dei lavoratori per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto, per tutta la durata della procedura e per il singolo ambito provinciale nelle ipotesi di ricorso alle procedure incentivanti l’esodo di cui all’art. 4 della legge n. 92/2014;
  • per la durata della procedura e su tutto il territorio nazionale in caso di  mobilità. La sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ, sez. lav., 16 maggio 2011, n. 10731) conferma che in caso di mobilità non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale nella Legge 68/99. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 2/2010 e nota prot. 0003615 del 13 marzo 2012 ribadisce che la procedura di mobilità sospende gli obblighi a livello nazionale in quanto non viene precisata la limitazione all’ambito provinciale a differenza di quanto previsto per le altre ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali. Nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti la sospensione, decorre dal momento in cui è stata aperta la procedura di mobilità (con l’invio della comunicazione alle RSU, alle RSA ed alle organizzazioni di categoria). Nel caso in cui la procedura di mobilità si concluda con almeno cinque licenziamenti, la sospensione è estesa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione (6 mesi).
  • per tutto il tempo per il quale il lavoratore percepisce indennità di sostegno al reddito e nel singolo ambito provinciale in caso di assunzione da parte dell’impresa di lavoratori che percepiscono indennità di sostegno al reddito.


Cessazione della sospensione (vedi fondo pagina)
La sospensione dell’obbligo di assunzione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l’ha originata, con conseguente ripristino dell’obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi competenti.
Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.
 
Sospensione per altre categorie protette. (vedi fondo pagina)
La sospensione degli obblighi occupazionali può riguardare anche i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (art. 4 – comma 4 D.P.R. n. 333/2000).
 
Modalità di accesso alla sospensione dell’obbligo di assunzione (vedi fondo pagina)
La sospensione degli obblighi di assunzione opera automaticamente. Pertanto, per usufruire della sospensione, il datore di lavoro privato deve inviare ai servizi competenti una semplice comunicazione corredata dalla copia del provvedimento amministrativo che ammette l’impresa a uno dei trattamenti previsti come causa di sospensione o delle lettere formali dell’azienda di apertura della procedura, nel caso di mobilità e di licenziamento collettivo.
L’art. 18 del Decreto Legge n. 5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, ha innovato l’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000 prevedendo la seguente procedura:

  • le imprese che hanno una o più unità produttive in una stessa provincia invieranno la comunicazione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa;
  • in caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa  istruisce la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa.
     

In attesa del provvedimento amministrativo di ammissione a fruire degli ammortizzatori sociali, l’azienda può chiedere al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale, la concessione della sospensione degli obblighi in via transitoria.
Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Molti centri per l’impiego hanno predisposto appositi moduli per la comunicazione di sospensione degli obblighi di assunzione e per la domanda di concessione della sospensione temporanea. 

Sanzioni Art. 15, comma 4, L.68/99

A partire dall'8 ottobre 2016, per effetto di quanto affermato dal decreto legislativo n.185/206, la sanzione relativa alla "scopertura" per la mancata assunzione di un disabile per ogni azienda soggetta all'obbligo è pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di carenza (5 o 6 giorni secondo la dislocazione oraria con esclusione delle festività infrasettimanali).

La sanzione, che è fissa ma progressiva, è diffidabile ex art. 13 del decreto legislativo n.124/2004 (1/4 dell'importo) a condizione che il datore inottemperante presenti la richiesta o stipuli contratto con il lavoratore avviato.

Sono previste sanzioni penali, amministrative e disciplinari dalle norme del pubblico impiego per le inadempienze commesse da parte di Amministrazioni pubbliche.

Ultimo aggiornamento

Thu Jun 29 11:02:14 CEST 2023

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