Informazioni relative alle aziende
Modifiche alla disciplina del Collocamento Disabili (Digs 14 settembre 2015, n.151) (allegato)
Circolare attuativa DI.Igs. 150/2015 del 11.11.2015 - Esonero 60 per mille prime indicazioni (allegato)
Modifiche alla disciplina del Collocamento Disabili (Digs 14 settembre 2015, n.151) (allegato)
Circolare attuativa DI.Igs. 150/2015 del 11.11.2015 - Esonero 60 per mille prime indicazioni (allegato)
I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (art. 1 L. 68/99) nella seguente misura (prevista dall’art.3 L.68/99):
Numero di addetti |
Quota d'obbligo d'assunzione |
15 - 35 dipendenti |
un lavoratore disabile (solo nel caso di nuove assunzioni a partire dal 18 gennaio 2000 secondo la C.M.L. n. 41 del 26.6.2000) |
36 - 50 dipendenti |
due lavoratori disabili |
Piu' di 50 dipendenti |
7% dei lavoratori occupati |
Da 51 a 150 dipendenti |
anche 1 lavoratore appartenente alle seguenti categorie: vedove, orfani, e profughi |
Piu' di 150 dipendenti |
anche l’1% di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: vedove, orfani, e profughi |
Le aziende che contano piu' di 50 dipendenti su base nazionale (dislocati in piu' province) calcolano la quota d’obbligo applicando l’aliquota del 7% al numero dei dipendenti impiegati in ogni provincia.
Prospetto Informativo 2016 - Modelli e Regole (allegato)
I datori di lavoro possono assumere i lavoratori disabili previa richiesta di nulla-osta rilasciato dal Servizio. Sono inoltre tenuti comunicare, al collocamento disabili, la data di inizio del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l'assunzione;
Per chiamata nominativa: le aziende del territorio possono richiedere al Servizio un elenco degli iscritti e selezionare direttamente il lavoratore disabile da inserire nel proprio organico.
Avviamento numerico: Il Servizio Collocamento Disabili puo' procedere all’avviamento numerico obbligatorio (art.7 L.68/99). L’avviamento viene fatto verso quelle aziende che non hanno ottemperato agli obblighi di competenza della quota di riserva.
Avviamento numerico tramite chiamata sui presenti (allegato)
Le imprese possono stipulare con il Servizio Collocamento Disabili la "Convenzione-ex art 11 L.68/99 per i datori di lavoro privati" che ha come oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della L.68/99.
In particolare la convenzione art. 11 L.68/99 ha lo scopo di instaurare un valido rapporto di collaborazione tra le parti sociali, di determinare i tempi e le modalita' di assunzioni dei disabili e di inserire soggetti disabili che presentano particolari difficolta' di inserimento nel ciclo produttivo ordinario (art.11 c.4 L.68/99).
La convenzione ex art. 12 della Legge n. 68/99 e dal D.P.R. 33/2000 prevede la possibilita' per il Servizio Collocamento Disabili di stipulare delle particolari convenzioni con i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione di disabili, con le Cooperative Sociali di cui all'art. 1, c. 1, della Legge n. 381/91 e con i disabili professionisti anche se operanti con ditta individuale.
I disabili assunti dalle aziende, possono essere cosi' inseriti temporaneamente nell’organico della Cooperativa Sociale o nella ditta del libero professionista, verso cui il datore di lavoro si obbliga ad affidare delle commesse di lavoro e hanno l’obbligo del rientro in azienda allo scadere della convenzione.
Le imprese possono conferire commesse di lavoro alle Cooperative Sociali che a loro volta assumono, per la durata della convenzione, persone disabili.
In questo modo le aziende possono ottemperare agli obblighi di assunzione secondo quanto previsto dalla Legge 68/99.
Il Servizio Collocamento Disabili ha il compito di verificare il rispetto degli obblighi assunti dalle parti e individuare le persone da inserire in Cooperativa nel rispetto della graduatoria.
Al termine della convenzione, il disabile ritorna in carico al Servizio.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attivita' lavorativa, non possono occupare l’intera percentuale di disabili prevista, possono richiedere al Servizio di essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione
I datori di lavoro devono presentare una domanda corredata da una relazione in cui vengano indicate le ragioni per le quali viene richiesto l’esonero (pericolosita', faticosita', mobilita' territoriale ecc…)
L’ufficio, verificato il sussistere delle motivazioni presentate, puo' concedere l’esonero parziale.
I datori di lavoro devono, a questo punto, versare sul Fondo Regionale per l’occupazione una somma pari a €30,64 per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.
La percentuale massima di esonero e' pari al 60% della quota di riserva; per i datori di lavoro operanti nel settore del trasporto privato e nel settore della vigilanza e sicurezza tale percentuale puo' essere elevata all’80%.
La sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili è prevista dall’art. 3 – comma 5 della legge 68/99 e dall’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000. E’ concessa dai servizi competenti qualora il datore di lavoro stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale. Le ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali, originariamente previste dalla legge n. 68/99, sono state progressivamente ampliate ed attualmente sono costituite da:
La sospensione opera (vedi fondo pagina)
Cessazione della sospensione (vedi fondo pagina)
La sospensione dell’obbligo di assunzione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l’ha originata, con conseguente ripristino dell’obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi competenti.
Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.
Sospensione per altre categorie protette. (vedi fondo pagina)
La sospensione degli obblighi occupazionali può riguardare anche i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (art. 4 – comma 4 D.P.R. n. 333/2000).
Modalità di accesso alla sospensione dell’obbligo di assunzione (vedi fondo pagina)
La sospensione degli obblighi di assunzione opera automaticamente. Pertanto, per usufruire della sospensione, il datore di lavoro privato deve inviare ai servizi competenti una semplice comunicazione corredata dalla copia del provvedimento amministrativo che ammette l’impresa a uno dei trattamenti previsti come causa di sospensione o delle lettere formali dell’azienda di apertura della procedura, nel caso di mobilità e di licenziamento collettivo.
L’art. 18 del Decreto Legge n. 5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, ha innovato l’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000 prevedendo la seguente procedura:
In attesa del provvedimento amministrativo di ammissione a fruire degli ammortizzatori sociali, l’azienda può chiedere al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale, la concessione della sospensione degli obblighi in via transitoria.
Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Molti centri per l’impiego hanno predisposto appositi moduli per la comunicazione di sospensione degli obblighi di assunzione e per la domanda di concessione della sospensione temporanea.
A partire dall'8 ottobre 2016, per effetto di quanto affermato dal decreto legislativo n.185/206, la sanzione relativa alla "scopertura" per la mancata assunzione di un disabile per ogni azienda soggetta all'obbligo è pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di carenza (5 o 6 giorni secondo la dislocazione oraria con esclusione delle festività infrasettimanali).
La sanzione, che è fissa ma progressiva, è diffidabile ex art. 13 del decreto legislativo n.124/2004 (1/4 dell'importo) a condizione che il datore inottemperante presenti la richiesta o stipuli contratto con il lavoratore avviato.
Sono previste sanzioni penali, amministrative e disciplinari dalle norme del pubblico impiego per le inadempienze commesse da parte di Amministrazioni pubbliche.
Thu Jun 29 11:02:14 CEST 2023