A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie o per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere convalidate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base all'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 151/2015.
Restano fuori dal campo di applicazione della norma:
- il lavoro domestico;
- i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale;
- le ipotesi di convalida presso l'Ispettorato territoriale del lavoro previste dall’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001 relative ai genitori lavoratori;
- i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- le cessazioni avvenute durante il periodo di prova;
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i tirocini.
Il lavoratore può provvedere personalmente alla trasmissione delle dimissioni telematiche oppure tramite soggetti abilitati, cioè patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Deve essere indicata la data decorrenza delle dimissioni, cioè il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina del preavviso.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, la convalida delle dimissioni può essere revocata o rettificata con le medesime modalità.