Svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, con impegno, peraltro, a diffondere la cultura della parità nella società.
Nell’esercizio delle proprie funzioni la Consigliera di Parità è un pubblico ufficiale, con l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.
La Consigliera di Parità:
- promuove e controlla l’attuazione di principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro;
- agisce in giudizio contro le discriminazioni di genere;
- rileva situazioni di squilibro di genere; promuove l’attuazione delle politiche di Pari Opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
- interagisce e collabora con gli Assessori del Lavoro degli Enti Locali e con altri organismi di parità;
- tutela i lavoratori e le lavoratrici ed esperisce il tentativo di conciliazione obbligatoria nelle controversie individuali di lavoro aventi ad oggetto una discriminazione basata sul sesso;
- assiste le lavoratrici e i lavoratori che necessitano di assistenza in tutte le richieste relative alla conciliazione vita lavorativa/familiare (richieste di part time e/o flessibilità ecc.);
- approva e sostiene le azioni positive attraverso la promozione dei progetti e l’individuazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
- diffonde la conoscenza e lo scambio fra buone prassi e attività di formazione
La Consigliera Provinciale di Parità è componente a tutti gli effetti delle Commissioni provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 469/97.
Inoltre, partecipa ai tavoli di partenariato locale e ai Comitati di Sorveglianza ed è componente della Commissione di Parità Provinciale ovvero di organismo diversamente denominato che svolge funzioni analoghe.