Ai sensi dell’articolo 4 comma 4 della legge 68/99 il datore di lavoro può computare nella quota di riserva i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia a condizione che abbiano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60%.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del decreto del presidente della Repubblica 333/2000 il datore di lavoro può computare nella quota di riserva i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%, solo qualora l’inabilità non sia causata dal mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.