Procedura per l'invio delle comunicazioni in caso di indisponibilità dei servizi informatici o di mancata ricezione della password

In caso di indisponibilità dei servizi informatici è possibile adempiere all’obbligo di invio delle comunicazioni di assunzione inviando una comunicazione sintetica d’urgenza Modello UniURG accedendo al seguente applicativo web:

https://couniurg.lavoro.gov.it/

All’interno dell’applicativo è disponibile un form online strutturato secondo il modello Unificato URG attualmente in vigore. Il salvataggio del modulo, debitamente compilato, equivarrà ad assolvere l’obbligo di comunicazione preventiva, fatto salvo l’obbligo di effettuare la comunicazione UNILAV a seguito d’urgenza nel primo giorno utile.

L’accesso al suddetto form online sarà possibile solamente tramite le credenziali SPID.

I casi di malfunzionamento del collegamento al portale SINTESI della Provincia di Lecco che causano una indisponibilità del servizio per un periodo superiore alle 6 ore nell'arco di una giornata saranno comunicati dal CED provinciale al Centro per l'Impiego che provvederà a darne opportuna evidenza.

L’ipotesi di malfunzionamento riguarda anche problemi al sistema informatico del datore di lavoroIn questo caso dovrà essere cura dell'utente interessato documentare le cause del non funzionamento.

Comunicazioni telematiche

È possibile richiedere le credenziali per l'accesso all'area riservata alle Comunicazioni telematiche.

Consulta la procedura

ATTENZIONE: tutti coloro che sono in attesa del rilascio delle credenziali ed hanno l'urgenza di effettuare delle comunicazioni devono contattare uno dei seguenti numeri telefonici:

Tel. 0341.295.589 (Enrico Moggi) - 588 (Heidi Bettiga)

Pluriefficacia delle comunicazioni

Dal 1° marzo 2008 si è attiva la pluriefficacia della comunicazione così come espressamente indicato all’art. 5 del Decreto Interministeriale (allegato).

Allo stato della normativa vigente, tramite la comunicazione unica, vengono assolti con la semplice trasmissione al Servizio informatico Comunicazioni Obbligatorie le comunicazioni ai seguenti organismi competenti: 

  • comunicazione INAIL, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 38/2000;
  • comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo, ai sensi dell’art. 1, comma 9, D.L. 10 gennaio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81;
  • comunicazione alla Prefettura dell’assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, ai sensi dell’art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002 e dal d.p.r. 39/1999;
  • comunicazione all’ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 d.lgs. CpS 708/1947;
  • ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

Per ulteriori informazioni vedi circolare del Ministero del Lavoro n.8371 del 21.12.2007 (allegato)

Accentramento

L’accentramento è la possibilità data ai datori di lavoro con sedi su più Regioni italiane di poter utilizzare un solo nodo informatico regionale per accentrare sullo stesso l’inoltro delle comunicazioni.

Questo evita la necessità di accreditarsi e registrarsi presso più servizi informatici.
 
Per usufruire di questa possibilità occorre fare richiesta al Ministero del Lavoro tramite il sito dello stesso www.lavoro.gov.it/co .
 
Esempio l’Azienda ROSSI con sedi nei territori regionali dell’Umbria, Veneto e Lombardia può utilizzare il nodo regionale della Lombardia.
 
La facoltà di accentrare le comunicazioni presso un servizio informatico regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di un intermediario.
 
Le agenzie di somministrazione possono accentrare l’invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli ove è ubicata una delle loro sedi operative.
Esempio l’Agenzia A con sedi nei territori regionali dell’Umbria, Veneto e
Lombardia può utilizzare il nodo regionale della Lombardia.
 
consulenti del lavoro e gli altri liberi professionisti iscritti agli albi, di cui alla legge n. 12/1979, possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale comprendente la provincia di iscrizione all’albo.
 
L’accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti, le cui modalità di comunicazione sono integrate a livello regionale, al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (ad esempio contratto di apprendistato). In tali casi l’adempimento dell’obbligo è stabilito con modalità previste da ciascuna regione, fermo restando l’utilizzo degli standard definiti dal Decreto Interministeriale per le informazioni comuni a tutti i servizi informatici.
 
L’utente che ha scelto l’accentramento è tenuto ad inviare le comunicazioni, ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge, esclusivamente attraverso il nodo regionale prescelto.
 
I contatti per la soluzione di quesiti inerenti le funzionalità del modulo
informatico e gli aspetti normativi vanno rivolti ai servizi di assistenza messi a disposizione dal portale prescelto per laccentramento.
 
Esempio: un utente che ha scelto il nodo della regione Lombardia per l’accentramento dovrà rivolgersi esclusivamente al servizio di assistenza della Lombardia e non ai servizi di assistenza di altri portali.
 
UTILIZZO DEI PORTALI PROVINCIALI ALLINTERNO DEL NODO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA.
 
I datori di lavoro che richiedono l’accentramento al sito ministeriale (poiché hanno sedi in più regioni), scegliendo il nodo Lombardia, possono registrare tutte le proprie sedi su un unico portale provinciale, purché nel territorio di tale provincia sia presente almeno una sede operativa.
 
Esempio: L’utente con sedi in più territori regionali che ha richiesto l’accentramento sul nodo regionale della Lombardia, utilizza uno tra i portali
provinciali ove è presente una sua sede di lavoro, sia per le comunicazioni inerenti le sedi regionali sia per le sedi fuori regione.
 
Non potrà scegliere il portale provinciale ove non è presente una sede di lavoro.
 
Tutti i datori di lavoro con sedi operative soltanto in Lombardia, non devono chiedere l’accentramento a nessun nodo regionale. Il loro nodo regionale è quello Lombardo. Possono però utilizzare un unico portale provinciale ove è presente una sede operativa.
 
L’Utente con sedi in più province della Lombardia, utilizza uno tra i portali dove è presente una sede di lavoro ad esempio Lecco, Milano o Lodi. Non potrà scegliere il portale di Bergamo poiché in quella provincia non è presente alcuna sede di lavoro.
 
I consulenti del lavoro, gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla legge n. 12/1979, operanti sul territorio della regione Lombardia, (sia quelli che hanno scelto come accentramento il nodo regionale Lombardia sia quelli che non ne hanno l’esigenza) possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico provinciale comprendente la provincia di iscrizione all’albo, o la sede legale, anche per le comunicazioni dei propri clienti, iscritti, affiliati, ecc, che hanno una sede di lavoro in altre province lombarde.
 
Esempio: Il consulente iscritto all’albo di Lecco utilizza il portale SINTESI-COB della Provincia di Lecco non solo per conto dei clienti che hanno sede operative in provincia di Lecco ma anche per le comunicazioni inerenti le sedi di lavoro di clienti nei territori delle altre province Lombarde.
 
L’utilizzo di un solo portale provinciale lombardo non è consentito per effettuare le comunicazioni di apprendistato o a seguito di nullaosta di cui alla L.68/99.
 
Tali comunicazioni devono essere inviate al portale provinciale in cui è presente ogni sede di lavoro.

Assunzioni agevolate

La Provincia di Lecco e la Direzione regiornale INPS Lombardia hanno siglato un accordo (allegato) in base al quale verranno messi a disposizione le informazioni utili riguardanti le assunzioni che danno titolo a specifiche agevolazioni contributive.

I dati prodotti dalla Provincia di Lecco avranno valore certificativo, sostituendo, a far data dal 1° febbraio 2008, i modelli cartacei attualmente utilizzati: di conseguenza, le aziende operanti nel territorio provinciale, che procedono ad assunzioni agevolate, saranno esonerate dalla stessa data dalla presentazione all’INPS della documentazione rilasciata dai centri per l’impiego, col solo obbligo di formale richiesta dei relativi sgravi contributivi

Assunzione dei cittadini neocomunitari

Il Ministero del lavoro e quello dell’interno hanno reso noto, con circolare n. 620 del 3 febbraio 2012,che non è più prorogato fino al 31 dicembre p.v. il regime transitorio che limitava l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati di Romania e Bulgaria.
Dal 1° gennaio 2012 è venuto meno quindi il doppio binario seguito  dal 2007 dai datori di lavoro che intendevano occupare cittadini neocomunitari.
Fino alla fine dello scorso anno, in Italia, i lavoratori romeni e bulgari potevano stipulare direttamente e senza particolari formalità i contratti di lavoro, al pari dei lavoratori italiani, solo in alcuni settori: agricoltura, turistico-alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edile, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, stagionale.
Le limitazioni non erano previste neppure  per coloro che intendevano avviare un’attività autonoma.
L’occupazione in tutti gli altri settori era invece subordinata alla richiesta di uno speciale nulla osta inoltrato con il modello sub-neocomunitari allo Sportello Unico per l’immigrazione.
Adesso questa duplice procedura verrà meno ed i datori di lavoro potranno procedere direttamente alle assunzione come per qualsiasi altro cittadino dell’Unione Europea. 

Normativa per gli enti pubblici

Le pubbliche amministrazioni in base all’art. 5 della legge 183/2010 “sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

Centro per l'Impiego di Lecco

Corso Matteotti, 3 - 23900 Lecco - primo piano

Indirizzo Corso Matteotti, 3 - 23900 Lecco - primo piano
Reception 0341 295448
Reception 0341 295586

Ultimo aggiornamento

Thu Jun 22 15:52:20 CEST 2023

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