Il decreto legislativo 62/2024 ha introdotto novità importanti che riguardano la vita quotidiana, non solo lavorativa, e che richiedono la massima diffusione per contribuire a rendere la società più inclusiva.
Si tratta di una riforma prevista dal Pnrr – Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore”, riguardante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
L’obiettivo è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
Uno degli aspetti più significativi e qualificanti del decreto legislativo 62/2024 riguarda la definizione della «condizione di disabilità» (che comprende anche l’attuale definizione di invalidità) che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), è definita come la «duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale [della persona] che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri».
Il decreto introduce, inoltre, cambiamenti significativi nella valutazione e nell’assistenza delle persone con disabilità e interviene sul linguaggio normativo sulla disabilità, recependo espressamente nell’ordinamento nazionale le definizioni di persona con disabilità in linea con la Convenzione Onu modificando di conseguenza il dettato della legge 104/92.
I termini “handicap”, “handicappato”, “persona affetta da disabilità”, “diversamente abile”, etc., saranno sostituiti dalle nuove definizioni.
Un’ulteriore significativa novità è la definizione di accomodamento ragionevole come da Convenzione Onu del 2006. Per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
Per ulteriori informazioni: Disability Manager della Provincia di Lecco di.ma@provincia.lecco.it.